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Statuto “CONSORZIO PUGLIA IN FOOD”



ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Il Consorzio volontario denominato “Consorzio Puglia in Food” è stato originariamente costituito in Barletta (BAT) il 02/07/2018 e registrato il 03/07/2018 con rogito notaio Giuseppe Catapano n.4993 di raccolta.

ARTICOLO 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede nel Comune di Barletta, attua ente alla Via Trani n . 122, interno 5 dove viene stabilito anche l’ufficio destinato allo svolgimento delle attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 del codice civile.
Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Il consiglio direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo nell'ambito di uno stesso comune.

ARTICOLO 3 –  DURATA

La durata del Consorzio è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).
Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma l o di quello eventualmente prorogato, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà es­ sere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma l, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

ARTICOLO 4 –  SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuove­ re lo sviluppo e l'efficientamento delle attività produttive 'e commerciali delle imprese consorziate, con particolare riferimento alla loro vocazione verso i prodotti alimentari (preferibilmente di natura biologica e ad alta valenza salutistica) che caratterizzano e valorizzano il territorio della Puglia. I maggiori ambiti di attività concernono il setto- re caseario, la trasformazione e conservazione di prodotti dell'agricoltura, anche freschi, i prodotti derivati del grano (es. pasta, pane, taralli, pasticceria, altri prodotto da forno, ecc.), vino, olio e caffè. La commercializzazione dei menzionati prodotti dovrà necessariamente avvenire mediante un marchio comune. I Consorziati potranno svolgere, in sede, ogni attività utile e collaterale propedeutica al raggiungimento dello scopo consortile (es. attività di ristorazione, svago, tempo libero e cultura).
Inoltre, il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari che siano ritenute necessarie od opportune ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché nell'interesse del Consorzio, nonché, negli stessi limiti, assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento,  sia  direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi scopo analogo affine o connesso al proprio; sono comunque escluse le operazioni di raccolta al risparmio e ogni attività finanziaria e di erogazione del credito di consumo verso il pubblico, nonché quelle vietate dalla presente e futura legislatura.
Il Consorzio contribuisce all’attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze in campo scientifico e nella ricerca applicata.
Il Consorzio, per il raggiungimento dell’oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità alle norme pattizie, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo non esaustivo:

  • Istituire borse di studio e di ricerca;
  • Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche;
  • Fornire direttamente, o per il tramite dei consorziati, consulenze, servizi ed attività ad Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  • Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società e Organizzazioni nazionali e internazionali;
  • Partecipare o concorrere a gare d’appalto pubbliche e private e a licitazioni o trattative private nazionali e internazionali;
  • Partecipare ad iniziative produttive e commerciali;
  • Istituire propri gruppi (unità e selezioni) a livello nazionale e internazionale;
  • Partecipare direttamente ad Associazione Temporanea d’Impresa per la gestione e lo sviluppo di iniziative di interesse.

 

Nell’organizzare la propria attività, il Consorzio deve prioritariamente avvalersi dell’offerta dei propri consorziati.
L’accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei consorziati, se non per quanto attinente all’osservanza degli obblighi derivanti dalle presenti norme pattizie e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile.

ARTICOLO 5 – FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito da:

a) Quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dalle presenti norme pattizie consortile o successivamente modificata dall’Assemblea ordinaria;
b) Immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;
c) Eventuali avanzi di gestione.
Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.
La quota di contributo al fondo consortile è inizialmente fissata in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) che ciascuno degli odierni consorziati fondatori sottoscrive.
I qui costituiti consorziati fondatori dichiarano e danno atto che l’intero fondo consortile iniziale di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) sarà da essi versato, proporzionalmente a quanto da essi dovuto, entro 20 (venti) giorni dalla data odierna.
L'ammontare della quota di contributo al fondo consortile può essere modificato dall'Assemblea ordinaria.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO NEI CONFRONTI DI TERZI

Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.
È esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.
Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTI

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- Contributi erogati a vario titolo dal MIUR e da altre amministrazioni statali e da enti pubblici o privati, italiani o stranieri, per le attività del Consorzio;
- Eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei consorziati. L'ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti per la limitazione di eventuali perdite non può superare l'ammontare della quota di ammissione versata dai consorziati all'atto della adesione;
- Contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- Finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per   la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
- Contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
- Proventi derivanti dall'attività del Consorzio;
- Interessi attivi e altre rendite patrimoniali.
ARTICOLO 8 – BILANCIO

L'esercizio annuale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciotto.
Il Consiglio direttivo, a seguito di richiesta dell'Assemblea ordinaria a mezzo di apposita delibera, provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati secondo i termini di legge.
Il Consiglio direttivo predispone il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico -finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità degli eventuali contributi consorti­ li annuali. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati entro tre mesi dal­ la chiusura dell'esercizio precedente.
Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9 – AMMISIONE DEI CONSORZIATI

L'ammissione di nuovi consorziati è subordinata alla presenza della domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni delle presenti norme pattizie e di accettarle nella loro integralità.
Hanno facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consorzio tutti i soggetti, iscritti nel competente Registro delle Imprese, che svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio e che si impegnino per iscritto a conferire al Consorzio, entro sessanta giorni dalla notifica di ammissione da parte del Consiglio direttivo, uno o più dei seguenti apporti:

- Contributi volontari in denaro;
- Apporti in natura di beni immobili, mobili o attrezzatura
tecnica e scientifica;
- Apporti consistenti in prestazioni di servizi gratuite di carattere scientifico o tecnico o logistico;                
- Messa a disposizione di strutture o attrezzature a titolo di comodato gratuito.
Il valore minimo di ciascuna tipologia di apporto elencata deve essere pari o superiore alla quota di ammissione versata dai consorziati all’atto dell'adesione, secondo l'ammontare stabilito di volta in volta dall'Assemblea.
La domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione ed elementi utili al fine di escludere che il soggetto richiedente rientri in una delle seguenti fattispecie: soggetto interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; Impresa, Consorzio o Ente che abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è in ogni caso soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.
Il consorziato ammesso dovrà, entro i 15 (quindici) giorni successivi, versare l'importo del contributo al fondo consortile e l'importo del contributo dovuto per le spese generali.
L'ingresso di un nuovo consorziato non comporta modifica delle presenti norme pattizie consortili e dovrà essere debitamente iscritto nel competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 10 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei consorziati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, se obbligatorio ai sensi di legge.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il Collegio dei Revisori dei conti, ove costituito, ed i rimborsi spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei consorziati è costituita dai consorziati, in persona dei titolari delle imprese individuali o dei rappresentanti legali degli enti consorziati o, per ciascuna d i essi, da loro delegati. Ciascun delegato non potrà rappresentare per delega in Assemblea più di altri due consorziati.
L'Assemblea dei consorziati è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; essa è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio. L'Assemblea è   altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei consorziati, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.
L'Assemblea dei consorziati è convocata mediante avviso comunicato ai consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione; essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per la prima convocazione.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:
- Approva i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio;
- Fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare all'atto di adesione e degli eventuali contributi straordinari, di cui all'art. 5;
- Delibera su tutti gli atti di maggior rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali, a titolo non esaustivo: acquisti consistenti, stipula mutui o prestiti pluriennali, atti di costituzione in giudizio, ecc.;
- Elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- Determina il compenso degli eventuali Revisori dei conti;
- Approva i Regolamenti interni ed ogni loro successiva modificazione;
- Impartisce le direttive general i di azione del Consorzio, presenta proposte per l'attività del Consorzio da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dalle presenti norme pattizie o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea ordinaria:
- In prima convocazione è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati facenti parte del Consorzio;
- In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDIANARIA          

L'Assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modifiche delle norme pattizie consortili;
- Sull'eventuale esclusione dei consorziati;
- Sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;
Sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- Sulla trasformazione del Consorzio;
- Su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalle norme pattizie consortili e dalla legge.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento e delibera - salvo che la legge prescriva maggioranze più forti o il consenso unanime - con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati facenti parte del Consorzio.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea dei consorzia­ ti, ad eccezione del primo che viene eletto con l'atto costitutivo, è composto da minimo cinque membri, incluso il Presidente, dei quali almeno la metà più uno deve essere composta dai consorziati. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per norme pattizie consorti li sono demandati all'Assemblea dei consorziati o al Presidente, ed in particolare:
- Elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio;
- Delibera sull'ammissione di nuovi consorziati;
- Redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei consorziati per l'approvazione;
- Propone all'Assemblea dei consorziati gli eventuali Regola­ menti interni nonché le modifiche delle norme pattizie consortili e dei Regolamenti stessi;
Propone all'Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto dì adesione, e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai Consorziati, ai sensi dell'art. 5;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati;
- Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per le norme pattizie consortili sono demandati all'Assemblea dei consorziati o al Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso comunicato ai consiglieri almeno quindi giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno una settimana prima. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario da esso nominato.
Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche per audio e/o video conferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 comma 6 delle presenti norme pattizie consortili.
Delle adunanze del Consiglio deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, successivamente, trascritto nell'apposito libro.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione      del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
Il Presidente:

  • Ha la rappresentanza legale del Consorzio, difronte ai terzi ed in giudizio;
  • Convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;
  • Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;
  • Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei consorziati e del Consiglio direttivo;
  • Vigila sull’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo;
  • Accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
  • Esercita ogni altra attribuzione di legge.

Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

Se obbligatorio ai sensi della legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente, che dovrà essere iscritto all’Albo Ufficiali dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall’Assemblea dei consorziati, anche fra estranei al Consorzio.
La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
L’Assemblea determina l’eventuale compenso.
I Revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. I revisori sono rieleggibili.
I Revisori controllano l’ammissione del Consorzio, vigilano sull’osservazione della legge, delle norme pattizie consortili e dei regolamenti e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente con apposte relazioni e sul bilancio consuntivo. I revisori possono partecipare all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO 17 – RECESSO

È ammesso il libero recesso da parte dei consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a/r indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
In caso di recesso di uno dei consorziati, il recedente non ha il diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.
Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente al Consorzio in esito delle attività di ricerca svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio stesso.

ARTICOLO 18 – ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

L’esclusione di un consorziato è deliberata dall’Assemblea straordinaria con decisione motivata in caso di accertato e reiterato inadempimento degli obblighi sanciti da delibera assembleari, dalle norme pattizie consortili o dall’atto costitutivo o che abbiano arrecato danni materiali e/o morali al Consorzio e agli altri consorziati.
L’esclusione produce effetti dal momento della ricezione da parte del consorziato della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

ARTICOLO 19 – LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati. 
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei consorziati provvederà, determinando: ne le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i consorziati.
L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore dei consorziati pro quota.

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sorte tra i consorziati, oppure tra i consorziati ed il Consorzio o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva - una volta esperite tutte le procedure preventivamente previste per legge - il foro nel cui territorio rientra la sede del Consorzio.

ARTICOLO 21 – NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dalle presenti norme pattizie consortili, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.

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